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Legge 25/03/1982 n. 94

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23/01/1982 n. 9 concernente norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti .

Il Presidente della Repubblica

-Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

-Ritenuto che permangono i requisiti della necessità e dell'urgenza di provvedere alla graduazione temporale della esecuzione degli sfratti per fronteggiare la eccezionale carenza di disponibilità abitative nonché di avviare il rilancio del settore produttivo dell'edilizia residenziale pubblica e privata;

-Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1982;

- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

emana il seguente decreto:

Art. 1. L'apporto finanziario dello Stato previsto dall'articolo 35, lettera c), della legge 5 agosto 1978 n. 457 , modificato dall'articolo 24 del decreto-legge 15 dicembre 1979 n. 629 ,convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980 n. 25, è aumentato di lire 600 miliardi. Al maggiore onere di cui al precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 1983, mediante appositi stanziamenti nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per il 1983 lo stanziamento viene determinato in lire 200 miliardi. I fondi di cui al primo comma del presente articolo sono destinati, unitamente agli eventuali maggiori introiti indicati dall'articolo 35, secondo comma, della legge 5 agosto 1978 n. 457 , a far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione del programma per il quadriennio 1978-81, e, per la parte eccedente, ai nuovi programmi costruttivi. Per la copertura dei maggiori oneri derivanti da aumento del limite massimo di mutuo e del costo del denaro per gli interventi di edilizia agevolata deliberati dalle regioni per i programmi del quadriennio 1978-81 di cui alla legge 5 agosto 1978 n. 457 , è autorizzato nell'anno 1982 il limite di impegno di lire 150 miliardi. La messa a disposizione e l'erogazione dei fondi integrativi di cui ai commi precedenti è disposta dal Comitato per l'edilizia residenziale (CER) secondo le procedure già fissate dal Comitato medesimo ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978 n. 457. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata di cui al primo comma, lettere a) e

c), dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978 n. 457 , è autorizzata per il quadriennio 1982-85 l'assegnazione agli istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi, nonchè ai comuni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, della somma di lire 7.000 miliardi, alla cui copertura si provvede mediante:

a) i proventi, i rientri e le altre entrate previsti dall'articolo 13, lettere b) e c) della legge 5 agosto 1978 n. 457 , relativi allo stesso quadriennio 1982 85;

b) l'apporto dello Stato di lire 2.000 miliardi a decorrere dall'anno 1983. Per il 1983 lo stanziamento è determinato in lire 500 miliardi . Le regioni sono autorizzate a programmare con un unico provvedimento l'impegno dell'intera somma loro attribuita per il quadriennio 1982-1985 . Gli eventuali maggiori introiti rispetto al programma finanziario ai sensi del sesto comma del presente articolo, di cui all'articolo 13, lettera b), della legge 5 agosto 1978 n. 457 , sono comunque destinati al finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica ed agli eventuali maggiori oneri connessi alla realizzazione dei medesimi od a nuovi programmi costruttivi. Per il 1982 il CER è autorizzato ad utilizzare per le necessità di cui ai commi precedenti le disponibilità dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978 n. 457 , sino al limite di 600 miliardi. Il Ministro del tesoro provvederà, a decorrere dall'anno 1983, a reintegrare le somme così anticipate dalla Cassa depositi e prestiti. Per gli interventi di edilizia agevolata di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978 n. 457 , è autorizzato il limite di impegno di 45 miliardi per il 1982, di 120 miliardi per il 1983, di 120 miliardi per il 1984 e di 115 miliardi per il 1985 . Per i programmi successivi al primo quadriennio 1978-1981 il CER provvede, in sede di deliberazione di riparto dei fondi tra le regioni a determinare gli obiettivi quantitativi e tipologici dei programmi di edilizia abitativa quantificando gli obiettivi fisici in relazione alle assegnazioni finanziarie ed alle rilevazioni dei costi . Eventuali fabbisogni finanziari richiesti per l'ampliamento o per la integrale realizzazione dei programmi devono essere imputati alle disponibilità previste per i bienni successivi. All'articolo 9 della legge 5 agosto 1978 n. 457, primo comma, dopo il numero

6) è aggiunto: "7) I programmi di edilizia agevolata-convenzionata devono pervenire alla fase di consegna dei lavori ed apertura del cantiere entro dieci mesi dalla data di esecutività della delibera regionale di localizzazione. I programmi di edilizia agevolata-convenzionata devono pervenire alla fase di inizio dei lavori, alla concessione del contributo ed alla stipula del contratto condizionato di mutuo entro dieci mesi dalla data di esecutività della delibera regionale di localizzazione ".

Art. 2. Il CER ripartisce nel biennio 1982-1983 tra i comuni ed i consorzi di comuni, appositamente costituiti nell'ambito di aree metropolitane individuate dallo stesso Comitato, la somma di lire 1.400 miliardi per la realizzazione, anche a mezzo di concessioni, di programmi straordinari di edilizia abitativa, con le tipologie previste dalla legge 5 agosto 1978 n. 457 , anche fuori dai piani di zona purchè in aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 . I comuni ed i consorzi di comuni di cui al presente comma possono utilizzare non oltre il venti per cento della somma loro assegnata per l'acquisto di alloggi, anche degradati da recuperare . Gli alloggi di cui al comma precedente sono assegnati in locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978 n. 392 , da parte dei comuni o consorzi interessati. Nell'ambito dei beneficiari una quota non superiore al trenta per cento può essere riservata ai soggetti per i quali ricorrono le condizioni previste dall'articolo 2 del D.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035, e successive modificazioni e integrazioni, nei cui confronti si applica il canone di locazione ai sensi dell'art. 22 della L. 8 agosto 1977 n. 513 . All'onere di cui al primo comma si provvede, quanto a lire 500 miliardi, a valere sui mutui della Cassa depositi e prestiti di cui all'articolo 9 del decretolegge 28 febbraio 1981 n. 38 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981 n. 153, dei quali 200 miliardi per il 1982 e, quanto a lire 900 miliardi, mediante apposito stanziamento da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno 1982. Per il 1982 lo stanziamento è determinato in lire 50 miliardi . Il CER è autorizzato ad utilizzare per le necessità di cui al comma precedente, per la quota di 900 miliardi a carico del bilancio dello Stato, le disponibilità di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978 n. 457 , sino al limite di 400 miliardi. In tal caso il Ministro del tesoro provvede con le disponibilità del 1983 a reintegrare le somme così anticipate dalla Cassa depositi e prestiti . La sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti istituita dall'articolo 10 della legge 5 agosto 1978 n. 457 , provvede, sulla base delle indicazioni del CER di cui al primo comma, alla concessione dei relativi mutui ai comuni beneficiari. La medesima sezione, in sede di somministrazione dei mutui, provvede all'erogazione anche dell'ulteriore quota a valere sugli stanziamenti di cui al quarto ed al quinto comma che sono versati in apposito conto infruttifero intestato alla sezione stessa . Un'aliquota pari al 30 per cento del programma da realizzare è riservata a coppie di nuova formazione e ad anziani che, alla data di presentazione della domanda, abbiano già superato il sessantesimo anno di età. Sono parificate ai coniugi le coppie che contraggono matrimonio entro la data di formale assegnazione dell'alloggio. Il CER è autorizzato ad impegnare sin dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'intero importo di lire 1.400 miliardi previsto per il biennio 1982-83. Per gli anni successivi al 1983 agli ulteriori stanziamenti si provve- de con la legge finanziaria . Il 40 per cento del finanziamento di cui al presente articolo è riservato ai territori indicati dall'articolo 1 del testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218 . In alternativa ai mutui agevolati individuali di cui all'articolo 9 del decretolegge 15 dicembre 1979 n. 629 , convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980 n. 25, le regioni possono concedere ai soggetti da individuare con le modalitàpreviste da tale disposizione contributi in conto capitale di ammontare pari rispettivamente al 40 per cento, al 35 per cento ed al 30 per cento del limite massimo di mutuo agevolato ammissibile per ciascuna delle fasce di reddito dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978 n. 457 , e successive modificazioni, rispettivamente, per alloggi di nuova costruzione e per gli interventi di recupero. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, determina le modalità di erogazione del contributo ai beneficiari . All'onere derivante dalla concessione dei contributi in conto capitale di cui al precedente comma si fa fronte, per il biennio 1982-83 con lo stanziamento di lire 440 miliardi. Per il 1982 lo stanziamento viene determinato in lire 70 miliardi. Per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dei mutui di cui al decimo comma del presente articolo è autorizzato il limite di impegno di lire 30 miliardi per l'anno 1982. Per gli anni successivi al 1983 agli ulteriori stanziamenti si provvede con la legge finanziaria. Il primo comma dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978 n. 457, è sostituito dal seguente: "Ai fini dell'acquisizione dei benefici previsti dal presente titolo nonché ai fini dell'attribuzione di eventuali punteggi preferenziali per la formazione di graduatorie degli aventi diritto il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di lire 1 milione per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento". Per la realizzazione dei programmi di cui al primo comma si applicano le disposizioni previste dal nono comma dell'art. 8 del D.L. 15 dicembre 1979 n. 629 , convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 15 febbraio 1980 n. 25.

Art. 3. Per la realizzazione di un programma di acquisizione o di urbanizzazione primaria di aree edificabili ad uso residenziale la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti o capoluoghi di provincia, oppure a consorzi di detti comuni con comuni limitrofi, mutui decennali senza interessi secondo le modalità ed alle condizioni da stabilire con apposito decreto del Ministro del tesoro. I rientri relativi ai mutui di cui sopra vanno ad incrementare le disponibilità del fondo speciale costituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 , e successive modificazioni ed integrazioni. Sulle aree acquisite con i fondi di cui al primo comma del presente articolo sono realizzati i programmi costruttivi convenzionati ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 , e degli articoli 7 ed 8 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 . Per la realizzazione di complessi o quartieri residenziali i comuni possono affidare in concessione anche l'acquisizione e la relativa urbanizzazione delle aree mediante apposita convenzione da stipulare con soggetti ritenuti idonei. Qualora i comuni beneficiari del finanziamento non lo utilizzino neppure parzialmente, con esclusione delle spese tecniche, entro un anno dalla data di concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti, il Ministro dei lavori pubblici su proposta del CER provvede in via sostitutiva agli adempimenti di cui al comma precedente mediante convenzione da stipulare con soggetti, riuniti anche in consorzio, incaricati dell'attuazione dei programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata indicati rispettivamente dagli articoli 18 e 35 della legge 5 agosto 1978 n. 457 . In questa ipotesi la titolarità dei mutui e gli oneri di ammortamento permangono a carico dei comuni destinatari dei finanziamenti. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per l'impiego delle disponibilità di cui all'articolo 13 della legge 21 dicembre 1978 n. 843, che risultino inutilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto. In questo caso ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo da parte del Ministro dei lavori pubblici il termine di un anno decorre dalla data di comunicazione della delibera di ripartizione dei fondi. Il potere sostitutivo potrà essere esercitato, comunque, decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Per le finalità di cui al primo comma del presente articolo è autorizzato l'apporto in favore della Cassa depositi e prestiti di lire 600 miliardi nel triennio 1982-84. Per il 1982 detto apporto è determinato in lire 100 miliardi. Entro l'anno finanziario 1982 il CER è autorizzato alla individuazione dei comuni ed alla ripartizione fra gli stessi dell'intero stanziamento triennale di cui al precedente comma. I finanziamenti di cui al presente articolo non possono essere concessi ai comuni o consorzi di comuni che non risultino aver utilizzato neppure parzialmente, con esclusione delle spese tecniche, i fondi loro assegnati dalle regioni sul fondo speciale di cui all'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni. A decorrere dall'anno 1985 la Cassa depositi e prestiti può essere autorizzata con la legge finanziaria ad integrare i finanziamenti di cui ai commi precedenti con mezzi prelevati dalle disponibilità dei conti correnti postali per concedere ai comuni di cui al primo comma del presente articolo mutui al tasso del 4 per cento. Entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di assegnazione dei fondi, i comuni di cui al primo comma, individuano, con deliberazione del consiglio comunale, le aree da acquisire. Per le aree individuate con le modalità di cui al nono comma dell'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979 n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980 n. 25, e di cui non è disposta l'acquisizione entro tre anni dalla individuazione, cessano gli effetti previsti dall'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, e successive modificazioni. Nei quindici giorni successivi alla delibera di individuazione delle aree, il sindaco dispone la occupazione d'urgenza e, direttamente od a mezzo di suo delegato, la esegue con contestuale redazione dello stato di consistenza e procede alla consegna al soggetto che deve eseguire l'intervento. I soggetti interessati all'occupazione di cui al comma precedente sono resi edotti del giorno e dell'ora iniziale delle operazioni suindicate mediante avviso a mezzo del messo comunale, nonchè con affissione dell'avviso stesso all'albo del comune. Le delibere comunali previste dal presente articolo sono soggette soltanto al controllo di legittimità di cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953 n. 62.

 

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